LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 36
PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 12 settembre 1981
Art. 2
Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opre universitarie, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.