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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 1
Attività ricettiva
E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.
La presente legge regionale definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.

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