LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981
Art. 1
Attività ricettiva
E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per la ospitalità.
La presente legge regionale definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende, nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato.