LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981
Art. 11
Denominazione di azienda alberghiera
La denominazione per ciascuna azienda alberghiera è attribuita previa approvazione del Comune.
La denominazione di una azienda alberghiera non può essere assunta da altre aventi sede nello stesso territorio comunale nè, in caso di azienda cessata, senza formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia.