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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 12
Sanzioni amministrative
E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.300.000 a L.1.000.000:
- il titolare di azienda alberghiera, il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
- il titolare di azienda alberghiera, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 6;
- il titolare di azienda alberghiera, il quale si rifiuti di fornire al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dal Comune stesso al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero.
E' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.100.000 il titolare di azienda il quale non provveda nei termini previsti dalla presente legge regionale ad effettuare al Comune la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.
In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.
E' altresì, disposta la chiusura dell'esercizio alberghiero qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza d' esercizio.
Qualora il titolare dell'azienda non provveda alla denuncia degli elementi necessari alla classifica quinquennale entro il termine di cui al 3 comma dell'articolo 7, il Comune, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, provvede alla sospensione della licenza di esercizio assegnando un nuovo termine per la presentazione della denuncia; trascorso inutilmente il quale, provvede alla revoca della licenza stessa.
Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L.1.000.000.

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