LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981
Art. 13
Rapporto di accertata violazione e devoluzione dei proventi
Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni previste dall' articolo 12.