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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 2
Aziende alberghiere
Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli " alberghi " propriamente detti e gli " alberghi residenziali "
Sono " alberghi " le aziende aventi caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A) dell'allegato.
Possono assumere la denominazione di " motel " gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/ o delle imbarcazioni. I " motel ", qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonchè servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
Possono assumere la denominazione di " villaggio - albergo " le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Sono " alberghi residenziali " le aziende alberghiere che offrono alloggio, per periodi non inferiori a giorni dieci per le zone turistiche ad attività stagionali e quindici per le restanti zone, in appartamenti costituiti da uno o più locali e forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.

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