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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. 49

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 30 MAGGIO 1975, N. 38 E 7 NOVEMBRE 1979, N. 42.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 162 del 28 dicembre 1981

Art. 2
L'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:
" I soggetti promotori, gestori o concessionari ai fini della concessione dei contributi dovranno indirizzare apposita istanza al Presidente della Giunta regionale. All'istanza deve essere allegato il progetto di massima inerente la iniziativa. Nel caso che il soggetto gestore sia diverso da quello promotore o di concessionario, l'istanza deve contenere contestuale assenso del promotore. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base delle richieste formulate determina il programma triennale degli interventi da finanziare, tenendo conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38articolo 2, 2 comma, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38

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