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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

Art. 19
Esercizio delle funzioni già dell'E.N.P.I.,dell'A.N.C.C. e degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro
Le funzioni già di competenza dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo le disposizioni della presente legge nonché della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.
L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente decorre dalla data di effettiva attribuzione delle medesime alle U.S.L..

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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