Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 04/06/1987 | ||
2. | 02/07/1974 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/1982
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5
Norme sul contenzioso in materia sanitaria.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 1982
Art. 6
Reclami e diritti dell'utente
Gli interessati che vedano ritardate le loro prestazioni sanitarie o denotino deficienze di servizi possono presentare reclami al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni e contestualmente ad assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti dell'utente e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.
A richiesta del cittadino il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.