Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dai seguenti articoli:
"Art. 1
Denominazione e natura
E' istituito, con personalità giuridica, l'Istituto regionale per l'apprendimento, IRPA, con finalità di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.
L'Istituto realizza i suoi scopi nelle materie di competenza regionale aventi carattere educativo e formativo sotto il profilo sociale, assistenziale e culturale e, in particolare, nelle seguenti materie: formazione professionale, orientamento professionale, educazione permanente, diritto allo studio, scuole dell'infanzia, educazione sanitaria ed integrazione degli handicappati.
Art. 1 bis
Scopi dell'Istituto
Scopi dell'Istituto, all'interno delle competenze regionali, sono:
a) la promozione e lo svolgimento di ricerche psico - pedagogiche, metodologiche e didattiche;
b) la promozione, l'assistenza e la verifica di sperimentazioni didattiche, sia metodologiche sia strutturali;
c) la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori nel campo delle attività educative e formative;
d) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di orientamento professionale;
e) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di educazione permanente;
f) la ricerca e lo studio sulle problematiche delle minoranze culturali, nel rispetto della loro identità e dignità;
g) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni. "

Espandi Indice