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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 10
L'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 11 Direttore Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione. Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle funzioni da assolvere. Può essere altresì scelto fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti professionali adeguati a dette funzioni, con incarico conferitogli, su proposta del Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello Statuto regionale. "

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