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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 11
L'art. 12 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 12 Compiti del Direttore Il Direttore: a) è responsabile dei servizi dell'Istituto; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione svolgendovi le funzioni di segretario; c) coordina l'attività del Comitato scientifico; assolve ad ogni compito assegnatogli dalla presente legge, nonchè a quelli affidatigli dal Consiglio di amministrazione. Al Direttore è altresì attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12

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