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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 12
Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974 n. 32, nell'inciso " ... anche per motivi attinenti al merito " si aggiungono le parole " sentita la Commissione consiliare competente,... " .
Il 5 comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Il regolamento dell'Istituto, le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le loro variazioni nonchè le deliberazioni relative ai programmmi pluriennali e ai piani annuali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi pluriennali e annuali debbono essere trasmesse alla Regione entro il 10 novembre di ogni anno. "

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