LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982
Art. 13
L'art. 15 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Regolamento
Il nuovo regolamento dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal Consiglio regionale, determina e detta le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, per la revoca e le sostituzioni previste dall'art. 13 della presente legge e le eventuali altre disposizioni concernti il funzionamento dell' Istituto. "