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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 14
Viene inserito il seguente art. 15 bis:
" Art. 15 bis
Personale
Il personale operante nell'Istituto è tratto dal ruolo unico del personale della Regione e dipende funzionalmente dall'Istituto.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare di avvalersi di personale comandato da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici e di personale temporaneamente distaccato da Enti pubblici che fruiscano della collaborazione e dei servizi dell'Isittuto.
L'Istituto non può procedre all'Assunzione di personale. "

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