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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 3
L'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri.
Gli otto consiglieri di amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale, in un' unica votazione, con voto limitato a non più di cinque nomi; essi durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre consiglieri. Il Presidente può delegare a presiederlo un componente dello stesso. In caso di improvvisa assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano d' età.
Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno sei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. "

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