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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 4
L'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 5
Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera, su proposta del Comitato scientifico, il programma pluriennale e le sue articolazioni e li invia alla Giunta regionale per le prescritte approvazioni;
b) delibera, su proposta del Comitato scientifico, l'organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'Istituto;
c) delibera, su proposta del Comitato scientifico, i conferimenti di incarichi, i contratti di ricerca e le convenzioni;
d) redige, col concorso del Comitato scientifico, la relazione generale annuale sull'attività dell'Istituto, da inviare al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno; e) predispone e delibra i bilanci preventivi, consuntivi e la situazione patrimoniale e li trasmette per la ratifica al Consiglio regionale;
f) delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni dell'Istituto, nonchè in materia di vendite e di acquisti di beni immobili e mobili;
g) delibera in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;
h) provvede alla gestione politico - amministrativa dell'Istituto adottando tutti gli atti necessari che non rientrino nella competenza di altri organi. "

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