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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 5
L'art. 6 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Presidente
Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 dello Statuto della Regione.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto. "

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