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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 6
L'art. 7 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 328 è sostiuito dal seguente:
" Art. 7
Compiti del Presidente
Il Presidente:
a) presiede il Consiglio di amministrazione e provvede alla sua convocazione;
b) rappresenta l'Istituto in giudizio ed in genere in tutti i rapporti esterni;
c) stipula i contratti, le convenzioni ed in genere i negozi giuridici necessari per l'attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) firma i titoli di spesa e di entrata, unitamente al Direttore;
e) partecipa alle sedute del Comitato scientifico. "

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