LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982
Art. 7
il 4 comma dell'art. 8 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto. "
Al suddetto articolo è aggiunto il seguente 6 comma: " I memebri effettivi del Collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. "