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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 8
L'art. 9 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostiutito dal seguente:
" Art. 9
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico propone, programma ed elabora le attività dell'Istituto; svolge la propria funzione in piena autonomia culturale, nell'ambito delle scelte stabilite dai piani e dai bilanci.
Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell' Istituto che ne coordina lo svolgimento dell'attività e da quindici membri, scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione ai compiti dell'Istituto.
I componenti del Comitato scientifico sono eletti dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei quattro quindi dei voti. La relativa deliberazione viene ratificata dal Consiglio regionale.
Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto. "

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