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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 9
L'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Compiti del Comitato scientifico Il Comitato scientifico: a) predispone il programma pluriennale di attività e le sue articolazioni correlati alle disponibilità dei relativi bilanci; b) elabora e cura la realizzazione del programma pluriennale e delle sue articolazioni; c) propone la formazione di gruppi di ricerca, nonchè il conferimento di incarichi di ricerca, di consulenza e di studio ritenute utili al conseguimento delle finaltà dell'Istituto; d) assegna a propri componenti il coordinamento delle sezioni relative ai settori di intervento nonchè compiti particolari attinenti alla attuazione di singoli piani di attività. "

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