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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 6

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1974, N. 32 Sito esterno " COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI PSICOPEDAGOGIA DELL'APPRENDIMENTO "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 1 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dai seguenti articoli:
"Art. 1
Denominazione e natura
E' istituito, con personalità giuridica, l'Istituto regionale per l'apprendimento, IRPA, con finalità di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento.
L'Istituto realizza i suoi scopi nelle materie di competenza regionale aventi carattere educativo e formativo sotto il profilo sociale, assistenziale e culturale e, in particolare, nelle seguenti materie: formazione professionale, orientamento professionale, educazione permanente, diritto allo studio, scuole dell'infanzia, educazione sanitaria ed integrazione degli handicappati.
Art. 1 bis
Scopi dell'Istituto
Scopi dell'Istituto, all'interno delle competenze regionali, sono:
a) la promozione e lo svolgimento di ricerche psico - pedagogiche, metodologiche e didattiche;
b) la promozione, l'assistenza e la verifica di sperimentazioni didattiche, sia metodologiche sia strutturali;
c) la promozione dell'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori nel campo delle attività educative e formative;
d) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di orientamento professionale;
e) lo studio e l'elaborazione di strumenti scientifici ai fini della programmazione e del coordinamento del sistema regionale di educazione permanente;
f) la ricerca e lo studio sulle problematiche delle minoranze culturali, nel rispetto della loro identità e dignità;
g) la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di studi e di documentazioni. "
Art. 2
L'art. 2 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" a) b) c) d) e) f) 1 bis.
Art. 2
Attività
L'Istituto svolge la propria attività in base a programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per la cui realizzazione:
a) opera in raccordo con i competenti assessorati regionali e in collaborazione con gli enti locali;
b) stabilisce rapporti e promuove le più varie forme di collegamento con università, istituti scientifici e culturali, distretti scolastici, unità sanitarie locali, associazioni ed enti educativi, formativi e assistenziali e con ogni formazione sociale operante nel campo della educazione e della formazione;
c) stipula convenzioni con enti e istiutti, in particolare con l'Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativo( IRRSAE);
d) affida ad esperti incarichi di consulenza, ricerca, aggiornamento e sperimentazione, mediante contratti di prestazione d' opera intellettuale;
e) cura la predisposizione, la raccolta e la divulgazione del materiale bibliografico e audiovisivo utile alla realizzazione dei programmi, alla conoscenza e alla divulgazione dei risultati conseguiti nei vari settori di attività anche al fine di instaurare ed estendere rapporti con le strutture educative, fornendo strumenti per la programmazione degli interventi a livello territoriale;
f) assume ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi indicati al precedente art.
Art. 1 bis
L'Istituto si articola in aree di competenza scientifica, in riferimento ai settori di intervento attinenti alla competenza del medesimo. Gli enti locali, gli enti istituiti dalla Regione e gli altri enti pubblici che rientrino nella sfera istituzionale regionale, possono sviluppare le proprie iniziative comprese negli scopi dell'IRPA attraverso l'opera dell'Istituto stesso. "
Art. 3
L'art. 4 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 4
Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri.
Gli otto consiglieri di amministrazione sono eletti dal Consiglio regionale, in un' unica votazione, con voto limitato a non più di cinque nomi; essi durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, su iniziativa del Presidente o su richiesta di tre consiglieri. Il Presidente può delegare a presiederlo un componente dello stesso. In caso di improvvisa assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal consigliere più anziano d' età.
Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza di almeno sei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. "
Art. 4
L'art. 5 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
Art. 5
Compiti del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera, su proposta del Comitato scientifico, il programma pluriennale e le sue articolazioni e li invia alla Giunta regionale per le prescritte approvazioni;
b) delibera, su proposta del Comitato scientifico, l'organizzazione dei servizi tecnico - scientifici dell'Istituto;
c) delibera, su proposta del Comitato scientifico, i conferimenti di incarichi, i contratti di ricerca e le convenzioni;
d) redige, col concorso del Comitato scientifico, la relazione generale annuale sull'attività dell'Istituto, da inviare al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno; e) predispone e delibra i bilanci preventivi, consuntivi e la situazione patrimoniale e li trasmette per la ratifica al Consiglio regionale;
f) delibera sull'accettazione di lasciti e donazioni dell'Istituto, nonchè in materia di vendite e di acquisti di beni immobili e mobili;
g) delibera in materia di liti attive e passive, di transazioni e di arbitrati;
h) provvede alla gestione politico - amministrativa dell'Istituto adottando tutti gli atti necessari che non rientrino nella competenza di altri organi. "
Art. 5
L'art. 6 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 6
Presidente
Il Presidente dell'Istituto è eletto dal Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 dello Statuto della Regione.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto. "
Art. 6
L'art. 7 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 328 è sostiuito dal seguente:
" Art. 7
Compiti del Presidente
Il Presidente:
a) presiede il Consiglio di amministrazione e provvede alla sua convocazione;
b) rappresenta l'Istituto in giudizio ed in genere in tutti i rapporti esterni;
c) stipula i contratti, le convenzioni ed in genere i negozi giuridici necessari per l'attività dell'Istituto, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) firma i titoli di spesa e di entrata, unitamente al Direttore;
e) partecipa alle sedute del Comitato scientifico. "
Art. 7
il 4 comma dell'art. 8 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto. "
Al suddetto articolo è aggiunto il seguente 6 comma:
" I memebri effettivi del Collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. "
Art. 8
L'art. 9 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostiutito dal seguente:
" Art. 9
Comitato scientifico
Il Comitato scientifico propone, programma ed elabora le attività dell'Istituto; svolge la propria funzione in piena autonomia culturale, nell'ambito delle scelte stabilite dai piani e dai bilanci.
Il Comitato scientifico è composto dal direttore dell' Istituto che ne coordina lo svolgimento dell'attività e da quindici membri, scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica in relazione ai compiti dell'Istituto.
I componenti del Comitato scientifico sono eletti dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei quattro quindi dei voti. La relativa deliberazione viene ratificata dal Consiglio regionale.
Il Comitato scientifico dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto. "
Art. 9
L'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Compiti del Comitato scientifico Il Comitato scientifico: a) predispone il programma pluriennale di attività e le sue articolazioni correlati alle disponibilità dei relativi bilanci; b) elabora e cura la realizzazione del programma pluriennale e delle sue articolazioni; c) propone la formazione di gruppi di ricerca, nonchè il conferimento di incarichi di ricerca, di consulenza e di studio ritenute utili al conseguimento delle finaltà dell'Istituto; d) assegna a propri componenti il coordinamento delle sezioni relative ai settori di intervento nonchè compiti particolari attinenti alla attuazione di singoli piani di attività. "
Art. 10
L'art. 11 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 11 Direttore Il Direttore è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione. Può essere scelto fra collaboratori regionali appartenenti a qualifiche funzionali del massimo livello, il cui profilo corrisponda alle funzioni da assolvere. Può essere altresì scelto fra persone estranee all'amministrazione regionale, che possiedano requisiti professionali adeguati a dette funzioni, con incarico conferitogli, su proposta del Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 61, terzo comma, dello Statuto regionale. "
Art. 11
L'art. 12 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 12 Compiti del Direttore Il Direttore: a) è responsabile dei servizi dell'Istituto; b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione svolgendovi le funzioni di segretario; c) coordina l'attività del Comitato scientifico; assolve ad ogni compito assegnatogli dalla presente legge, nonchè a quelli affidatigli dal Consiglio di amministrazione. Al Direttore è altresì attribuito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12
Art. 12
Al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974 n. 32, nell'inciso " ... anche per motivi attinenti al merito " si aggiungono le parole " sentita la Commissione consiliare competente,... " .
Il 5 comma dell'art. 14 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Il regolamento dell'Istituto, le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le loro variazioni nonchè le deliberazioni relative ai programmmi pluriennali e ai piani annuali di attività diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del Consiglio regionale. Le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi pluriennali e annuali debbono essere trasmesse alla Regione entro il 10 novembre di ogni anno. "
Art. 13
L'art. 15 della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:
" Art. 15
Regolamento
Il nuovo regolamento dell'Istituto, approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dal suo insediamento e ratificato dal Consiglio regionale, determina e detta le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, per la revoca e le sostituzioni previste dall'art. 13 della presente legge e le eventuali altre disposizioni concernti il funzionamento dell' Istituto. "
Art. 14
Viene inserito il seguente art. 15 bis:
" Art. 15 bis
Personale
Il personale operante nell'Istituto è tratto dal ruolo unico del personale della Regione e dipende funzionalmente dall'Istituto.
Il Consiglio di amministrazione può deliberare di avvalersi di personale comandato da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici e di personale temporaneamente distaccato da Enti pubblici che fruiscano della collaborazione e dei servizi dell'Isittuto.
L'Istituto non può procedre all'Assunzione di personale. "
Art. 15
Sono abrogati il 2 e il 3 comma dell'art. 16, nonchè l'art. 18 della legge regionale i7 luglio 1974, n. 32.
Art. 16
Organi
Gli organi dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si trasformano in organi dell'Istituto regionale per l'apprendimento ed esercitano le loro funzioni fino a quando non saranno stati nominati i nuovi organi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 febbraio 1982

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