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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1982, n. 8

COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO REGIONALE FRA GLI IACP DELL'EMILIA - ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 93 DEL DPR 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno. ISTITUZIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 del 3 febbraio 1982

Art. 13
Inquadramento nel ruolo regionale
L'inquadramento del personale del Consorzio nel ruolo regionale ha effetto dalla data di scioglimento del Consorzio stesso ed è proposto dalla Giunta al Consiglio regionale, nell'osservanza del procedimento di cui all' art. 120 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, delle disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, e in base alla tabella di equiparazione di cui all'allegato B della presente legge.
Sono comunque fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Ai fini del secondo comma del suddetto art. 43, si assume come base di calcolo un tredicesimo della retribuzione totale annua lorda, riferita, in base al trattamento economico in vigore presso il Consorzio, al mese precedente quello da cui l'inquadramento ha effetto. La base stipendiale annua è pari a dodici volte la suddetta base di calcolo, depurata dell'indennità integrativa speciale.
L'inquadramento è effettuato anche in soprannumero, salvo assorbimento con un successivo provvedimento di adeguamento dell'organico.
Il personale inquadrato nel ruolo regionale è iscritto, ai fini pensionistici, alla Cassa pensioni per i dipendenti da enti locali( CPDEL) e all'Istituto nazionale dipendenti da enti locali( INADEL) ai fini previdenziali.
Le somme maturate fino alla data di scioglimento del Consorzio a titolo di trattamento di fine servizio sono versate alla Regione a cura del Commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 29.

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