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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1982, n. 14

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NEL SETTORE DEL CREDITO ALL' ARTIGIANATO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CANONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 36 del 5 aprile 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna concede contributi per le operazioni di locazione finanziaria di macchinari e attrezzature effettuate da imprese artigiane singole o da gruppi di imprese artigiane associate nelle forme di legge.
Il contributo regionale, a parziale copertura dei canoni che i conduttori devono versare alle società di leasing, è determinato sulla base del valore dei beni oggetti di locazione e della durata del contratto.
Il contributo è fissato in misura equivalente a quella dei contributi in conto interessi in forma attualizzata previsti dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e successive variazioni.
I contributi di cui al presente articolo sono concessi per quelle iniziative realizzate sul territorio regionale che non usufruiscono di altre agevolazioni pubbliche.
Art. 2
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con le società di leasing apposita convenzione diretta a regolamentare i rapporti che insorgono in applicazione della presente legge.
I contributi di cui all'art. 1 saranno liquidati in unica soluzione anticipata direttamente alle società locatarie per la somma che verrà riconosciuta ammissibile dalla Commissione Tecnica Regionale prevista dall'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19 e sulla base dei criteri fissati a norma dell'art. 2 della stessa legge.
Art. 3
A norma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la Giunta regionale, con il concorso della competente Commissione consiliare e sentite le organizzazioni artigiane e la Commissione Regionale per l'Artigianato:
1) determina i limiti ed i criteri di concessione del contributo in conto interesse a valere sul fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni;
2) stabilisce le modalità per il controllo della effettiva destinazione dei contributi di cui al precedente punto 1);
3) approva i criteri e le modalità, previsti dall'art. 3 - lettera a) della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 Sito esterno, che disciplinano gli interventi del fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa medesima;
4) provvede altresì a stabilire criteri applicativi di eventuali provvedimenti di agevolazione creditizia, di prestazioni di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinate alle agevolazioni dell'accesso al credito per l'artigianato, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale e comunitaria.
Art. 4
A norma dell'art. 109 del DPR 616 la misura del contributo in conto interessi prevista dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, nonchè per la gestione del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno e successive modificazioni, è determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le organizzazioni artigiane e la Commissione Regionale per l'Artigianato.
Art. 5
Agli oneri relativi ai contributi in conto canone di locazione finanziaria ammontanti a Lire 400.000.000 per l'esercizio 1982, l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982, che sarà dotato dello stanziamento necessario mediante storno di pari importo dal capitolo 21735 " Contributi attualizzati a favore di imprese artigiane per il credito a medio termine" del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 127 - 2 comma della Costituzione e 44 - 2 comma dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 aprile 1982

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