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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 agosto 1982, n. 37

NORME CONCERNENTI I COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 5 agosto 1982

Art. 4
Compiti del collegio dei revisori
Al collegio dei revisori dei conti spetta:
- vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale;
- esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce all'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.
Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile delle Unità Sanitarie Locali da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

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