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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1982, n. 16

CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE DI GIUSEPPE GARIBALDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 40 del 19 aprile 1982

Art. 2
Ai fini suddetti, la Giunta regionale provvede:
a) - a coordinare e favorire, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 42 o ad altri capitoli di spesa del bilancio regionale concernenti attività culturali, un programma di studi, ricerche, iniziative divulgative e di valorizzazione riferite alle testimonianze garibaldine e risorgimentali presenti nelle biblioteche, musei, archivi e tradizioni popolari dell'Emilia - Romagna e in generale alla vicenda garibaldina;
b) - a provvedere alla costituzione di un Comitato politico - scientifico, composto di nove rappresentanti espressi dal Consiglio regionale, di esperti e studiosi nelle discipline storiche e nelle materie concernenti i beni culturali, con il compito di definire una proposta complessiva di programma, sulla base di iniziative assunte da enti locali, associazioni e istituzioni culturali della regione e indicando la misura dei contributi regionali da assegnare a ciascuna secondo le procedure relative alla gestione dei vari capitoli di spesa.

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