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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 2
Funzioni d' indirizzo
Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di uniformità, anche in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, spettano alla Regione e vengono esercitate mediante atti della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

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