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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 20
Organizzazione del servizio di igiene pubblica
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale organizza il servizio di igiene pubblica assicurandone l'autonomia tecnico - funzionale.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 19, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio di igiene pubblica.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) ed o) dell'articolo 19 e per eventuali interventi di prevenzione aventi carattere di urgenza, le Unità Sanitarie Locali provvedono ad assicurare una attività di guardia igienica permanente, con turni di reperebilità prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5, il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.

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