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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 24
Organizzazione del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali:
a) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Il Comitato di gestione, su conforme parere dell'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro nell'ambito delle aree funzionali in base ad obiettive esigenze locali.
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad organizzare l'attività del servizio veterinario in modo tale da garantire turni di reperibilità e di servizio prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio veterinario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5. il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.

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