LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 25
Rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto pubblico tecnico - scientifico veterinario al servizio della Regione e delle Unità Sanitarie Locali dell'Emilia - Romagna, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 .
L'Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell'ambito dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione e delle Unità Sanitarie Locali, collaborano alla elaborazione e attuazione di programmi di intervento sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell' igiene zootecnica e dei mangimi per l'alimentazione degli animali, dell'igiene degli alimenti di origine animale, nonchè dell'aggiornamento professionale e collaborano con i presidi multizonali di prevenzione ed i laboratori di igiene ambientale delle Unità Sanitarie Locali.