LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982
Art. 27
Competenze del Sindaco
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 36, sono di competenza del Sindaco le funzioni amministrative in tema di:
a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
c) chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico;
d) trasferimento delle farmacie all'interno della propria sede;
e) gestione provvisoria delle farmacie e autorizzazione alla cessione delle farmacie tra farmacisti aventi diritto.