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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 28
Competenza dell'Unità Sanitaria Locale
Sono di competenza dell'Unità Sanitaria Locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie;
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali;
e) idennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
f) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno;
g) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;
h) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
i) sostituzione temporanea del titolare o del direttore
l) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
m) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
n) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del Medico provicniale, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 26 e 27 e dal successivo articolo 36.
I provvedimenti di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente comma sono adottati dall'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale; i restanti provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione.
L'Assemblea generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentiti i pareri dei Consigli comunali interessati e di una apposita Commissione formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti dal Comitato di gestione su terne proposte dall'Ordine professionale, dall' Associazione titolari di farmacia più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta.
Il Comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la Commissione di cui al terzo comma.

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