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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 30
Vigilanza sulle farmacie
L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari privati, è esercitata dal servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, ferme restando le competenze del servizio di igiene pubblica di cui al precedente art. 19.
Le ispezioni ordinarie e straordinarie alle farmacie di cui alla vigente normativa vengono effettuate da un farmacista assistito da un medico del Servizio di igiene pubblica e da un amministrativo, appartenenti al ruolo nominativo regionale e designati dal Comitato di gestione.
Copia del verbale di ispezione è trasmessa al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede l'esercizio farmaceutico, corredato di eventuale proposta di adozione dei provvedimenti conseguenti.

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