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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 31
Attribuzioni del servizio per il coordinamento della attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica
In materia farmaceutica, al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica, sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
a) attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza dell'Assemblea generale e del Comitato di gestione;
b) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizione del Ministero della Sanità;
c) stesura di una relazione annuale, al Comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi ed i servizi dell'Unità Sanitaria Locale, quantificazione della spesa e presentazione di proposte di possibile contenimento e di indirizzo sugli acquisti;
d) controllo sulla qualità e quantità di medicinali e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da presidi e servizi dell'Unità Sanitaria Locale;
e) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale;
f) raccolte e controllo tecnico delle ricette spedite dalle farmacie convenzionate secondo gli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
g) predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie per l'erogazione gratuita dei farmaci agli assistiti in regime di assistenza diretta;
h) attività di informazione scientifica sui farmaci e sui presidi medico - chirurgici e l'attività di educazione sanitaria in genere nell'ambito dei piani predisposti dall' ufficio di direzione dell'unità Sanitaria Locale;
i) controllo sulle sostanze stupefacenti e psicotrope secondo quanto previsto dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 Sito esterno

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