Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 32
Approvvigionamento dei farmaci
Allo scopo di razionalizzare e qualificare l'uso del farmaco, il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di approvvigionamento delle preparazioni farmaceutiche da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi.
Sulla base di un elenco - tipo predisposto dalla Giunta regionale, derivato dal prontuario terapeutico nazionale, il Comitato di gestione provvede a adottare un elenco di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico - chirurgici da impiegare negli ospedali, presidi e servizi.
Tale elenco viene adottato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale su proposta di una Commisione tecnica locale, formata da sanitari operanti all'interno degli ospedali, presidi e servizi stessi, nominata dal Comitato di gestione e coordinata da un farmacista o da un farmacologo dell'Unità Sanitaria Locale.

Espandi Indice