Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 33
Acquisto di farmaci e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi dell'Unità Sanitaria Locale
L'Unità Sanitaria Locale, sentito il parere del farmacista responsabile, acquista direttamente dalle imprese produttrici, dai depositi o magazzini all'ingrosso i farmaci, i presidi medico - chirurgici, i reattivi di laboratorio e il restante materiale sanitario da impiegare nei propri ospedali, presidi e servizi, ivi compresi i vaccini e i sieri di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Per ragioni di economicità, razionalità e funzionalità, il Comitato di gestione può provvedere agli acquisti di cui al comma precedente tramite convenzioni.
Le modalità di acquisto contemplate nel presente articolo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

Espandi Indice