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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 35
Cordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale può avvalersi della collaboraozione delle farmacie pubbliche e private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità fissata dal Piano Sanitario Regionale.

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