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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 36
Orari di apertura e chisura delle farmacie
Il Sindaco, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, fissa gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie osservando quanto disposto dai successivi secondo e terzo comma del presente articolo.
Nei giorni feriali le farmacie che non sono in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di quaranta ore diurne settimanali, suddivise in ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano, salvo quanto trattasi di farmacie rurali o uniche, che osservano l'apertura da trentasei a quarantaquattro ore diurne settimanali suddivise per ciascun giorno da un intervallo per il riposo pomeridiano.
Tutte le farmacie che non siano di turno restano chiuse la domenica e le festività infrasettimanali.
Le farmacie non di turno osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura di un giorno durante la settimana che è ridotto a mezza giornata quando effettive esigenze locali lo richiedano.
Le farmacie rurali e uniche osserveranno, oltre alla chiusura del giorno festivo, la chiusura per mezza giornata nel corso della settimana.
Nei Comuni di elevato afflusso turistico, individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167, i Sindaci, sentiti i competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale, gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria interessate, possono stabilire orari di apertura delle farmacie in deroga a quanto previsto dai precedenti secondo, terzo e quarto comma.

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