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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 37
Turni diurni, notturni e festivi
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, sentiti i Sindaci interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi durante gli orari di chiusura diurna, notturna e festiva per garantire l'assistenza farmaceutica nel rispettivo territorio.
Nei Comuni con cinque o più di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere effettuato a battenti chiusi, purchè sia assicurata la presenza di un farmacista all' interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile.
Nei Comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche, il turno può essere assicurato per chiamata, purchè venga garantita la reperibilità del farmacista nell'ambito della località in cui è ubicata la farmacia.
E' fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni di cui ai commi precedenti.

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