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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 39
Contributo alle farmacie rurali
A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di residenza spettante, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno, alle farmacie rurali ubicate in località fino a tremila abitanti, è integrata da un contributo aggiuntivo annuale fissato nella misura del 10% sulla differenza risultante fra la somma di L.75.000.000 e l'effettivo fatturato annuo realizzato e presentato dalla farmacia convenzionata al Servizio sanitario nazionale.
Il contributo aggiuntivo di cui al comma precedente non è corrisposto alle farmacie ubicate nei comuni di elevato afflusso turistico individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.
L'indennità di residenza delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a tremila abitanti è costituita dal solo contributo aggiuntivo determinato con le modalità di cui al primo comma.
L'importo di cui al primo comma, può essere soggetto annualmente a revisione e variazione con atto del Consiglio regionale.

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