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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 40
Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali
A decorrere dall'inizio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di incentivare l'apertura di nuove farmacie previste dalla pianta organica in località o centri abitati con popolazione inferiore a 1000 abitanti, l'Unità Sanitaria Locale, all'atto dell' autorizzazione all'esercizio farmaceutico da parte dell'autorità competente, provvede ad erogare ai titolari dei suddetti presidi un contributo a fondo perduto dell'importo di L.5.000.000.
L'accettazione del contributo obbliga il beneficiario all'oggettiva attività di esercizio del presidio per un periodo non inferiore a dodici mesi; in caso di chiusura prima di tale termine, le somme di cui al comma precedente dovranno essere restituite integralmente.
Il contributo di cui al presente articolo non si estende alle farmacie autorizzate nei Comuni di elevato afflusso turistico individuati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 1974, n. 1167.

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