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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 41
Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie
Nelle Unità Sanitarie Locali con popolazione superiore a 140.000 abitanti l'Assemblea generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge al servizio per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assisteza farmaceutica, può istituire il Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie.
Sono conseguentemente modificati gli articoli 24 e 29 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

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