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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Art. 7
Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti
Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile, dello stato di non vedente e per l'accertamento del sordomutismo, sono istituite in ogni Unità Sanitaria Locale e nominate dai Comitati di gestione delle stesse, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione rispettivamente stabilita dalle leggi 30 marzo 1971 n. 118 e successive modifiche, 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382:
a) il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale;
b) l'ispettore del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale scelto tra i medici dell'Unità Sanitaria Locale o, in carenza, tra i medici di altra Unità Sanitaria Locale; l'oculista già designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica e il medico specialista in otorinolaringoiatria sono scelti dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.
Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al primo comma sono svolte da personale dell'Unità Sanitaria Locale.
Le Commissioni sanitarie regionali previste rispettivamente dall'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 Sito esterno e dall' articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 Sito esterno, sono nominate dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
1) il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da un medico del ruolo nominativo regionale;
2) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale;
3) l'Ufficiale sanitario è sostituito da un medico del ruolo nominativo regionale specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente esperto in fonoaudiologia.
Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell' Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.
Non possono far parte delle Commissioni sanitarie regionali i componenti delle Commissioni sanitarie di cui al primo comma.
Esercita le funzioni di segretario delle Commissioni sanitarie regionali un dipendente regionale.
Le Commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle Unità Sanitarie Locali.

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