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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 maggio 1982, n. 19

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 7 maggio 1982

Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE - COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, la legge disciplina:
- la ripartizione delle funzioni, comprese quelle già esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dagli Ufficiali sanitari, dai Veterinari di Comuni e di Consorzi, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
- il riordino di organi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla legge;
- l'organizzazione e il funzionamento dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale incaricati dello svolgimento delle funzioni.
Art. 2
Funzioni d' indirizzo
Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di uniformità, anche in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, spettano alla Regione e vengono esercitate mediante atti della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Art. 3
Competenze della Regione
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.
In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV:
- risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale;
- predispone, nell'ambito del Piano sanitario regionale, programmi in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza sociale;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica delle malattie degli animali e delle zoonosi e avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da malattie diffusive del bestiame;
- riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali;
- raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le funzioni dei singoli servizi;
- provvede a mantenere gli opportuni collegamenti, anche ai fini dell'informazione epidemiologica, con il Ministero della Sanità e le Amministrazioni sanitarie delle altre Regioni;
- esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna;
- impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Romagna e gli ordini professionali, in ordine alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale addetto ai compiti di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, nel rispetto delle competenze statali e della programmazione regionale;
- impartisce direttive ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali in materia di controllo degli scarichi e degli insediamenti, ai sensi dell'art. 4 - lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è espletata dagli appositi servizi e uffici regionali i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 4
Competenze del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più Comuni.
Al riguardo possono essere disposte ispezioni, in qualsiasi momento, dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale alla Sanità.
Le relative attività istruttorie sono svolte dai competenti servizi ed uffici regionali che possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 5
Competenze del Sindaco
Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali.
Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge comunale e provinciale e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 8338 Sito esterno nonchè l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.
Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione.
L'organizzazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
Art. 6
Competenze dei Comuni
Tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non sono espressamente riservate ad altri enti od organi, sono attribuite ai Comuni che le esercitano tramite le competenti Unità Sanitarie Locali secondo le modalità previste nella presente legge.
Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell' articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, delegate dallo Stato alle Regioni, sono subdelegate ai Comuni e sono svolte secondo quanto disposto nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di direzione ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione Sito esterno, comunica ai Comuni le istruzioni del Governo centrale, cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.
In caso di inerzia degli enti subdelegati, la Giunta regionale invita i Comuni a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede la Giunta stessa.
Art. 7
Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti
Le commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidità civile, dello stato di non vedente e per l'accertamento del sordomutismo, sono istituite in ogni Unità Sanitaria Locale e nominate dai Comitati di gestione delle stesse, con le seguenti variazioni rispetto alla composizione rispettivamente stabilita dalle leggi 30 marzo 1971 n. 118 e successive modifiche, 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382:
a) il Medico provinciale e l'Ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale;
b) l'ispettore del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale scelto tra i medici dell'Unità Sanitaria Locale o, in carenza, tra i medici di altra Unità Sanitaria Locale; l'oculista già designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica e il medico specialista in otorinolaringoiatria sono scelti dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.
Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al primo comma sono svolte da personale dell'Unità Sanitaria Locale.
Le Commissioni sanitarie regionali previste rispettivamente dall'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 Sito esterno, dall'articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381 Sito esterno e dall' articolo 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 Sito esterno, sono nominate dalla Giunta regionale con le seguenti variazioni:
1) il Medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un medico dipendente dalla Regione ovvero da un medico del ruolo nominativo regionale;
2) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro del ruolo nominativo regionale;
3) l'Ufficiale sanitario è sostituito da un medico del ruolo nominativo regionale specialista in otorinolaringoiatria, preferibilmente esperto in fonoaudiologia.
Nulla è innovato per quanto riguarda le designazioni già di competenza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell' Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.
Non possono far parte delle Commissioni sanitarie regionali i componenti delle Commissioni sanitarie di cui al primo comma.
Esercita le funzioni di segretario delle Commissioni sanitarie regionali un dipendente regionale.
Le Commissioni regionali si riuniscono presso gli uffici regionali o presso strutture delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 8
Collegio medico per l'accertamento dell'invalidità di categorie protette
Il Collegio medico previsto dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 Sito esterno, è nominato dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ed è composto:
- dal responsabile del servizio di igiene pubblica o da un medico legale scelto tra i medici del ruolo nominativo regionale, che lo presiede;
- da un medico specialista o esperto in medicina del lavoro ovvero in medicina legale, del ruolo nominativo regionale;
- da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni dei datori di lavoro;
- da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Il segretario del collegio è scelto tra il personale dell' Unità Sanitaria Locale.
Art. 9
Commissione per l'ampliamento dei cimiteri
Nella Commissione prevista dall'art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803 Sito esterno, il medico igienista del ruolo regionale e l'Ufficiale sanitario del Comune dove il cimitero dovrà essere ubicato, sono sostituiti dal responsabile del Servizio di igene pubblica o da altro medico addetto al servizio dell'Unità Sanitaria Locale interessata.
Art. 10
Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici
Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi e il funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale sono sostituiti, rispettivamente, da un chimico e da un amministrativo del ruolo nominativo regionale designati dall' Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
Art. 11
Commissine per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti
La Commissione di cui all'articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno, è istiutita, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33, che ne disciplina altresì la composizione e il funzionamento, presso l'Unità Sanitaria Locale in cui è ubicato il presidio multizonale di prevenzione ed ha competenza sul territorio di riferimento del presidio multizonale di prevenzione stesso.
Art. 12
Consorzi provinciali antitubercolari
Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi competenti per materia, dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere dell'Unità Sanitaria Locale secondo quanto stabilito dal Piano Sanitario Regionale.
Art. 13
Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive
Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, l'attività di vigilanza in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica, compresa quella di cui agli articoli 998 100 e 201 del TU delle leggi sanitarie, è di competenza del servizio della Unità Sanitaria Locale che svolge le corrispondenti funzioni, ed è svolta, in difetto di corrispondenza, dal servizio di igiene pubblica.
Il personale addetto anche allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui agli articoli 19, comma primo, 22 e 30 della presente legge ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico - funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.
Il personale addetto alla vigilanza è munito di idoneo documento che lo abilita all'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente norma, può chiedere la collaborazione degli altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale e collabora con gli altri organi investigativi dello Stato.
Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali di cui all' art. 10, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, determina la dotazione organica dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme previste dal DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 14
Attività nell'interesse dei privati
L'onere delle prestazioni medico - legali e veterinarie, ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi tipo, effettuate dai servizi e presidi dell'Unità Sanitaria Locali ai sensi della normativa vigente e non finanziate con la quota del Fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari che vengono deliberati dal Consiglio regionale, sentiti, per quanto di competenza, gli ordini professionali interessati.
Fino all'adozione dei tariffari di cui al precedente comma, si osservano quelli vigenti.
Art. 15
Attività di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassi
Le Unità Sanitarie Locali possono assicurare anche congiuntamente le seguenti attività:
- le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l'esercizio di impianti e attrezzature per la raccolta e la distruzione di spoglie di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;
- l'esercizio di impianti per la bonifica ed il risanamento di rifiuti alimentari destinati alla nutrizione degli animali;
- l'esercizio di impianti per la cattura, custodia, osservazione di cani vaganti e randagi e per l'abbattimento eutanasico dei cani e gatti nei casi previsti dal DPR 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno.
Con le modalità di cui al precedente comma possono essere svolte attività integrative per la profilassi della echinococcosi - idatidosi e delle altre zoonosi, delle malattie esotiche e delle altre malattie infettive e diffusive.
Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dei Comuni e le attività da essi svolte direttamente o tramite aziende municipalizzate in materia di disinfezione e disinfestazione.
Art. 16
Associazioni di volontariato
Nello svolgimento dei compiti demandati alle Unità Sanitarie Locali dalla presente legge, le stesse possono stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante convezioni, con le associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e secondo le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2.
Le Unità Sanitarie Locali possono altresì stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per disciplinare le prestazioni delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili.
Art. 17
Coordinamento operativo dei servizi
Nel rispetto dell'autonomia tecnico - funzionale dei servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica spetta all'ufficio di direzione stabilire le modalità per lo svolgimento coordinato sul piano operativo dei compiti demandati ai singoli servizi, assicurando la loro integrazione nella predisposizione dei programmi di interesse comune e la reciproca collaborazione tra i medesimi nell'effettuazione degli interventi.
Art. 18
Informazione sull'attività di vigilanza
In applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni pubblicano un rapporto semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai servizi delle Unità Sanitarie Locali di cui alla presente legge ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata per settori di attività e per singoli prodotti, con l'indicazione dei parametri rilevanti e della distribuzione della loro variabilità, delle denunce e dei provvedimenti amministrativi adottati.

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