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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 23
Compiti del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 22 e connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Propone, inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al Sindaco e al Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale assolve alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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