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INDICE

Espandere area tit1 Titolo I OGGETTO DELLA LEGGE - COMPETENZE E STRUTTURE
Espandere area tit2 Titolo II - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Espandere area tit3 Titolo III - VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA
Espandere area tit4 Titolo IV - VIGILANZA E ASSISTENZA FARMACEUTICA
Espandere area tit5 Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Espandere area
Titolo I
OGGETTO DELLA LEGGE - COMPETENZE E STRUTTURE
Art. 1
Oggetto della legge
La presente legge detta norma per il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, la legge disciplina:
- la ripartizione delle funzioni, comprese quelle già esercitate dai Medici e Veterinari provinciali, dagli Ufficiali sanitari, dai Veterinari di Comuni e di Consorzi, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
- il riordino di organi collegiali sanitari operanti nelle materie disciplinate dalla legge;
- l'organizzazione e il funzionamento dei competenti servizi dell'Unità Sanitaria Locale incaricati dello svolgimento delle funzioni.
Art. 2
Funzioni d'indirizzo
Le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica attinenti ad esigenze di uniformità, anche in relazione agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, spettano alla Regione e vengono esercitate mediante atti della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
Art. 3
Competenze della Regione
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla verifica delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica.
In particolare la Regione, salve le specifiche competenze ad essa riservate ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV:
- risponde, per quanto di competenza, dell'attuazione del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale;
- predispone, nell'ambito del Piano sanitario regionale, programmi in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica anche attraverso il rilevamento ambientale e biologico degli agenti infettivi e tossici di maggiore rilevanza sociale;
- promuove ed incentiva l'osservazione epidemiologica delle malattie degli animali e delle zoonosi e avanza proposte per la dichiarazione di zona indenne da malattie diffusive del bestiame;
- riceve ed elabora le segnalazioni previste dalle norme vigenti sulla diffusione delle malattie dell'uomo e degli animali;
- raccoglie ed elabora dati statistici concernenti le funzioni dei singoli servizi;
- provvede a mantenere gli opportuni collegamenti, anche ai fini dell'informazione epidemiologica, con il Ministero della Sanità e le Amministrazioni sanitarie delle altre Regioni;
- esercita le funzioni previste dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48, sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;
- impartisce direttive, sentiti gli Istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e gli ordini professionali, in ordine alla formazione permanente e all'aggiornamento del personale addetto ai compiti di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, nel rispetto delle competenze statali e della programmazione regionale;
- impartisce direttive ai Comuni ed alle Unità Sanitarie Locali in materia di controllo degli scarichi e degli insediamenti, ai sensi dell'art. 4-lettera b) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modificazioni.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, è espletata dagli appositi servizi e uffici regionali i quali possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 4
Competenze del Presidente della Giunta regionale
Il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più Comuni.
Al riguardo possono essere disposte ispezioni, in qualsiasi momento, dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale alla Sanità.
Le relative attività istruttorie sono svolte dai competenti servizi ed uffici regionali che possono avvalersi dei servizi e presidi delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 5
Competenze del Sindaco
Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali.
Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge comunale e provinciale e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno nonché l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.
Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione.
L'organizzazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.
Art. 6
Competenze dei Comuni
Tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica, che non sono espressamente riservate ad altri enti od organi, sono attribuite ai Comuni che le esercitano tramite le competenti Unità Sanitarie Locali secondo le modalità previste nella presente legge.
Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, delegate dallo Stato alle Regioni, sono subdelegate ai Comuni e sono svolte secondo quanto disposto nel precedente comma.
Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di direzione ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione Sito esterno, comunica ai Comuni le istruzioni del Governo centrale, cui gli stessi sono tenuti ad uniformarsi.
In caso di inerzia degli enti subdelegati, la Giunta regionale invita i Comuni a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto, provvede la Giunta stessa.
Art. 7
Composizione delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili,ciechi e sordomuti
abrogato
Collegio medico per l'accertamento dell'invalidità di categorie protette
abrogato
Commissione per l'ampliamento dei cimiteri
abrogato
Commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici
abrogato
Commissione per la protezione sanitaria della popolazionecontro i rischi da radiazioni ionizzanti
abrogato
Art. 12
Consorzi provinciali antitubercolari
Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai servizi competenti per materia, dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere dell'Unità Sanitaria Locale secondo quanto stabilito dal Piano Sanitario Regionale.
Art. 13
Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive
Ferme restando le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale e fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2, l'attività di vigilanza in materia di igiene pubblica, veterinaria e farmaceutica, compresa quella di cui agli articoli 99, 100 e 201 del TU delle leggi sanitarie, è di competenza del servizio della Unità Sanitaria Locale che svolge le corrispondenti funzioni, ed è svolta, in difetto di corrispondenza, dal servizio di igiene pubblica.
Il personale addetto anche allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo di cui agli articoli 19, comma primo, 22 e 30 della presente legge ricopre, limitatamente alle funzioni cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del Codice di procedura penale e gode della autonomia tecnico- funzionale necessaria a garantire la dovuta indipendenza alle attività di vigilanza.
Il personale addetto alla vigilanza è munito di idoneo documento che lo abilita all'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalla presente norma, può chiedere la collaborazione degli altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale e collabora con gli altri organi investigativi dello Stato.
Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali di cui all'art. 10, lettera c), della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, determina la dotazione organica dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 14
Attività nell'interesse dei privati
L'onere delle prestazioni medico-legali e veterinarie, ivi compresi accertamenti, indagini e analisi di qualsiasi tipo, effettuate dai servizi e presidi dell'Unità Sanitaria Locale ai sensi della normativa vigente e non finanziate con la quota del Fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dai tariffari che vengono deliberati dal Consiglio regionale, sentiti, per quanto di competenza, gli ordini professionali interessati.
Fino all'adozione dei tariffari di cui al precedente comma, si osservano quelli vigenti.
Art. 15
Attività di disinfezione, disinfestazione e zooprofilassi
Le Unità Sanitarie Locali possono assicurare anche congiuntamente le seguenti attività:
- le attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- l'esercizio di impianti e attrezzature per la raccolta e la distruzione di spoglie di animali infetti o sospetti di infezione o comunque destinati alla distruzione;
- l'esercizio di impianti per la bonifica ed il risanamento di rifiuti alimentari destinati alla nutrizione degli animali;
- l'esercizio di impianti per la cattura, custodia, osservazione di cani vaganti e randagi e per l'abbattimento eutanasico dei cani e gatti nei casi previsti dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Sito esterno.
Con le modalità di cui al precedente comma possono essere svolte attività integrative per la profilassi della echinococcosi-idatidosi e delle altre zoonosi, delle malattie esotiche e delle altre malattie infettive e diffusive.
Nulla è innovato per quanto concerne le competenze dei Comuni e le attività da essi svolte direttamente o tramite aziende municipalizzate in materia di disinfezione e disinfestazione.
Art. 16
Associazioni di volontariato
Nello svolgimento dei compiti demandati alle Unità Sanitarie Locali dalla presente legge, le stesse possono stabilire rapporti di collaborazione, anche mediante convezioni, con le associazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e secondo le modalità previste dall'art. 32 della legge regionale 8 gennaio 1980, n. 2.
Le Unità Sanitarie Locali possono altresì stipulare con le organizzazioni zoofile riconosciute apposite convenzioni, a titolo volontaristico gratuito, per disciplinare le prestazioni delle guardie zoofile e degli assistenti zoofili.
Art. 17
Coordinamento operativo dei servizi
Nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale dei servizi di igiene pubblica, veterinario e per il coordinamento dell'attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica spetta all'ufficio di direzione stabilire le modalità per lo svolgimento coordinato sul piano operativo dei compiti demandati ai singoli servizi, assicurando la loro integrazione nella predisposizione dei programmi di interesse comune e la reciproca collaborazione tra i medesimi nell'effettuazione degli interventi.
Art. 18
Informazione sull'attività di vigilanza
In applicazione dell'articolo 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, i Comuni pubblicano un rapporto semestrale degli interventi di vigilanza effettuati dai servizi delle Unità Sanitarie Locali di cui alla presente legge ed una statistica dei controlli di laboratorio, disaggregata per settori di attività e per singoli prodotti, con l'indicazione dei parametri rilevanti e della distribuzione della loro variabilità, delle denunce e dei provvedimenti amministrativi adottati.
Titolo II
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Art. 19

(già sostituita lett. h) comma 1 da art. 18 L.R. 26 aprile 1990 n. 33, poi sostituita con lett. h), h bis) e h ter) da art. 41 L.R. 25 novembre 2002 n. 31, infine abrogata lett. h bis) comma 1 da art. 59 L.R. 30 luglio 2013 n. 15)

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dall'Unità Sanitaria Locale, tramite il Servizio di igiene pubblica
Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, comprendono in particolare:
a) la vigilanza igienica dell'ambiente e il controllo degli inquinamenti; l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento ambientale in rapporto alle loro conseguenze attuali o potenziali sulla salute della popolazione;
b) la vigilanza igienica e il controllo delle acque potabili, degli alimenti e bevande, esclusi gli alimenti di origine animale di competenza del servizio veterinario, nonché la consulenza dietetica per le mense collettive;
c) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, salvi gli interventi nei riguardi della popolazione e delle comunità infantili effettuati dal Servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva e dell'assistenza alla famiglia;
d) la vigilanza igienica sui complessi ricettivi di carattere alberghiero, turistico-sociale, educativo, assistenziale, ricreativo, sportivo;
e) la vigilanza igienica ed il controllo sugli scarichi, di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in atmosfera, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne marine, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, nel suolo e nel sottosuolo;
f) la vigilanza e il controllo sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti civili e produttivi;
g) la vigilanza igienica sulle operazioni di disinfezione e disinfestazione eseguite dai Comuni, dalle Aziende municipalizzate e da altri enti pubblici o privati;
h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via transitoria, dei piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei dieci giorni successivi, una conferenza di servizi;
h bis) abrogata.
h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato;
i) l'educazione sanitaria per quanto di competenza, con particolare riferimento alla conoscenza dei fattori locali di rischio per la salute;
l) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali o artificiali;
m) la raccolta delle informazioni correnti nelle materie di competenza e l'attuazione di indagini epidemiologiche anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio, in collaborazione con il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro;
n) le certificazioni e gli accertamenti medico-legali, non attribuiti espressamente ad altri servizi;
o) le funzioni indicate all'articolo 7, lettere a), c), d), e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
p) la tutela sanitaria delle attività sportive;
q) le funzioni di igiene e polizia mortuaria.
Salvo quanto assegnato ad altri servizi dell'Unità Sanitaria Locale, il Servizio di igiene pubblica provvede a tutte le attività tecniche attinenti alle funzioni di cui al precedente comma, alla loro programmazione, coordinamento e organizzazione e alle connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Il Servizio di igiene pubblica, nell'ambito delle proprie attribuzioni, propone al Sindaco e al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale i provvedimenti di loro competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Lo stesso Servizio, per i controlli strumentali e analitici, ivi compresi quelli di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modifiche, si avvale del presidio multizonale di prevenzione ovvero del laboratorio di igiene ambientale dell'Unità Sanitaria Locale ove questo sia previsto dal Piano Sanitario Regionale venga riconosciuto idoneo a tutti gli effetti con provvedimento della Regione.
Art. 20
Organizzazione del servizio di igiene pubblica
Il Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale organizza il servizio di igiene pubblica assicurandone l'autonomia tecnico-funzionale.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 19, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio di igiene pubblica.
Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b),c),e), f) ed o) dell'articolo 19 e per eventuali interventi di prevenzione aventi carattere di urgenza, le Unità Sanitarie Locali provvedono ad assicurare una attività di guardia igienica permanente, con turni di reperibilità prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5, il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni di igiene e sanità pubblica che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.
Art. 21
Attività di medicina legale
Le attività certificative e di medicina legale, tra cui quelle già esercitate dal Medico provinciale e dall'Ufficiale sanitario, sono di competenza del Servizio di igiene pubblica.
Dette attività comprendono in particolare:
a) accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
b) accertamenti di controllo per invalidità temporanea, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
c) accertamenti dell'invalidità permanente da cause lavorative e di servizio, dell'invalidità civile in genere, anche nei confronti di ciechi civili e sordomuti, previsti da leggi o regolamenti dello Stato o della Regione;
d) accertamenti sanitari previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Sito esterno;
e) il servizio necroscopico di cui all'articolo 4 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 Sito esterno.
Titolo III
VIGILANZA, IGIENE E PROFILASSI VETERINARIA
Art. 22

(aggiunto punto 10) da art. 1 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Funzioni in materia veterinaria svolte dalla Unità Sanitaria Locale, tramite il servizio veterinario
Le funzioni in materia veterinaria svolte dal competente Servizio veterinario, comprendono in particolare:
1) la profilassi e la polizia veterinaria delle malattie infettive e infestive degli animali, in conformità alla normativa statale, comunitaria e regionale, ivi comprese la sorveglianza epidemiologica, la statistica e l'elaborazione tecnico-finanziaria di programmi di risanamento degli allevamenti;
2) la vigilanza sui piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali, gestiti da enti pubblici o da associazioni private;
3) la vigilanza igienico-sanitaria sugli allevamenti e sui concentramenti di animali, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori laici addetti alla fecondazione artificiale, e sugli ambulatori per animali;
4) la vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sull'impiego dei farmaci in campo veterinario;
5) la vigilanza sugli animali domestici, selvatici e sinantropi, nonché sugli animali da esperimento;
6) la vigilanza sull'assistenza zooiatrica;
7) la vigilanza, il controllo, l'ispezione sugli animali e sugli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana di competenza del servizio veterinario, nonché sui relativi impianti di macellazione, trasformazione, deposito, trasporto e distribuzione;
8) la vigilanza sulle sardigne e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali e dei sottoprodotti della macellazione, nonché sulla raccolta e conservazione di organi e ghiandole per uso opoterapico;
9) la vigilanza, l'ispezione e il controllo sull'importazione ed esportazione degli animali, degli alimenti di origine animale, dei prodotti derivati, dei sottoprodotti della macellazione ed avanzi animali, secondo le disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Sito esterno
10) le funzioni indicate nell'art. 7, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 23
Compiti del servizio veterinario della Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale svolge tutte le attività inerenti alle funzioni indicate al precedente art. 22 e connesse attività istruttorie, di vigilanza e di controllo.
Propone, inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al Sindaco e al Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale, i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adotta gli atti cautelativi necessari.
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale assolve alla gestione unitaria delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria.
Art. 24
Organizzazione del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale
Il servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale si organizza di norma per settori corrispondenti alle sottoelencate aree funzionali:
a) sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
Il Comitato di gestione, su conforme parere dell'ufficio di direzione, può organizzare e disciplinare il funzionamento dei gruppi di lavoro nell'ambito delle aree funzionali in base ad obiettive esigenze locali.
Le Unità Sanitarie Locali provvedono ad organizzare l'attività del servizio veterinario in modo tale da garantire turni di reperibilità e di servizio prefestivi, festivi e notturni del personale necessario.
Il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale disciplina l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 22, a livello comunale o distrettuale, nel rispetto dell'unitarietà organizzativa del servizio veterinario.
Per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e concessivi di cui al precedente art. 5. il Sindaco del Comune di Bologna può avvalersi di uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29.
Le funzioni in materia veterinaria che afferiscono, per motivi strutturali e funzionali, all'intero Comune di Bologna, possono essere esercitate da uno dei tre servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali n. 27, n. 28 e n. 29 individuato di concerto tra il Comune e i Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali medesime.
Art. 25
Rapporti con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, articolato sul territorio con le sezioni diagnostiche provinciali, è l'ente sanitario interregionale di diritto pubblico tecnico-scientifico veterinario al servizio della Regione e delle Unità Sanitarie Locali dell'Emilia-Romagna, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 48 e della legge regionale della Lombardia 13 dicembre 1977, n. 62 Sito esterno.
L'Istituto e le sue sezioni diagnostiche, nell'ambito dei compiti istituzionali, prestano la propria collaborazione ai servizi veterinari e di igiene pubblica della Regione e delle Unità Sanitarie Locali, collaborano alla elaborazione e attuazione di programmi di intervento sanitario nel campo della ricerca, diagnosi, profilassi e terapia della zoonosi e delle malattie degli animali, dell'igiene zootecnica e dei mangimi per l'alimentazione degli animali, dell'igiene degli alimenti di origine animale, nonché dell'aggiornamento professionale e collaborano con i presidi multizonali di prevenzione ed i laboratori di igiene ambientale delle Unità Sanitarie Locali.
Titolo IV

(abrogato titolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

VIGILANZA E ASSISTENZA FARMACEUTICA
Art. 26
Competenze della Regione
abrogato.
Art. 27

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Competenze del Sindaco
abrogato.
Art. 28

(sostituito da art. 3 L.R. 16 luglio 1982 n. 32, poi abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Competenza dell'Unità Sanitaria Locale
abrogato.
Art. 29

(già sostituito da art. 4 L.R. 16 luglio 1982 n. 32, poi sostituito da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
abrogato.
Art. 30

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Vigilanza sulle farmacie
abrogato.
Art. 31

(sostituita lett. a) del comma 1 da art. 5 L.R. 16 luglio 1982 n. 32, infine abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Attribuzioni del servizio per il coordinamento della attività medica di base, dell'attività specialistica ambulatoriale e dell'assistenza farmaceutica
abrogato.
Art. 32

(modificato comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Approvvigionamento dei farmaci
abrogato.
Art. 33

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Acquisto di farmaci e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi dell'Unità Sanitaria Locale
abrogato.
Art. 34

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Controllo sugli stupefacenti e sostanze psicotrope
abrogato.
Art. 35

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Coordinamento delle farmacie con i servizi dell'Unità Sanitaria Locale
abrogato.
Art. 36

(sostituito comma 2 da art. 186 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Orari di apertura e chiusura delle farmacie
abrogato.
Art. 37

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Turni diurni, notturni e festivi
abrogato.
Art. 38

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Chiusura per ferie
abrogato.
Art. 39

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, infine abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Contributo alle farmacie rurali
abrogato.
Sovvenzione per l'apertura di nuove farmacie rurali
abrogato.
Servizio per l'assistenza farmaceutica e la vigilanza sulle farmacie
abrogato.
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42

(sostituiti commi 1 e 2 da articolo unico L.R. 2 agosto 1984 n. 43)

Sostituzione del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale in commissioni, comitati e collegi
Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, nelle commissioni, comitati e collegi ad ambito provinciale previsti dalla legislazione vigente, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti rispettivamente dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria del comune capoluogo di provincia.
Per la provincia di Bologna, il medico e il veterinario provinciali sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinaria dell'Unità sanitaria locale n. 29.
Per il territorio del Comune di Bologna, il Medico e il Veterinario provinciale sono sostituiti dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e veterinario dell'Unità Sanitaria Locale n. 29.
Nelle commissioni, comitati e collegi l'Ufficiale sanitario e il Veterinario comunale sono rispettivamente sostituiti dai responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale. Quando in dette commissioni sia prevista la presenza contemporanea del Medico provinciale e dell'Ufficiale sanitario o del Veterinario provinciale e del Veterinario comunale, oltre al responsabile dei rispettivi servizi, l'Unità Sanitaria Locale nominerà un altro medico o un altro veterinario dei servizi stessi.
Del comitato previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 49, nonché delle altre commissioni tecniche riguardanti l'attuazione dei piani, a carattere provinciale, di risanamento e lotta contro le malattie del bestiame, fanno parte i veterinari designati dai Comitati di gestione delle singole Unità Sanitarie Locali comprese nella provincia.
Il comitato di cui al comma precedente esprime parere sui programmi tecnico-finanziari di cui al precedente articolo 22 e li trasmette alla Regione.
Art. 43
Soppressione di organi collegiali
Gli organi collegiali sottoindicati sono soppressi e le funzioni residue sono attribuite ai servizi competenti per materia delle Unità Sanitarie Locali:
a) il Consiglio provinciale di Sanità, di cui al D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257 Sito esterno;
b) la Commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e sugli analoghi istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798;
c) la Commissione provinciale di vigilanza sui manicomi, di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36 Sito esterno;
d) la Commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 Sito esterno;
e) la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno.
Art. 44

(abrogati commi 2 e 3 da art. 6 L.R. 16 luglio 1982 n. 32)

Rapporti convenzionali con i veterinari coadiutori
Le Unità Sanitarie Locali subentrano nei rapporti convenzionali già instaurati dalla Regione e dai Comuni con i veterinari coadiutori e possono confermarli ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
abrogato
abrogato
Art. 45
Assistenza zooiatrica
Nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'assistenza zooiatrica, quando non può essere altrimenti garantita, può essere assicurata o integrata con personale veterinario dell'Unità Sanitaria Locale autorizzato dal Comitato di gestione a svolgere detta attività, previo parere favorevole della Giunta regionale.
Art. 46
Trasferimento delle funzioni e dei beni dei servizi regionali operativi decentrati dei medici e dei veterinari provinciali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 trasferisce ai Comuni competenti per territorio, con vincolo di attribuzione alle Unità Sanitarie Locali - determinandone la decorrenza - le funzioni e i beni già in dotazione ai Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali.
Dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, i Comuni subentrano in tutti i rapporti inerenti ai beni trasferiti.
La consistenza degli arredi, delle attrezzature e delle macchine sarà fatta constatare con appositi verbali.
Gli atti e documenti esistenti presso gli uffici trasferiti sono consegnati dalla Regione alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio mediante elenchi descrittivi.
La Regione può trattenere od ottenere in restituzione ogni documento che si rendesse necessario per l'esercizio delle proprie competenze.
Art. 47
Trasferimento del personale
Il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del Servizi regionali operativi decentrati dei Medici e dei Veterinari provinciali avviene in applicazione dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57.
I termini previsti dall'articolo 6, quinto comma, lettera d), e sesto comma della legge regionale 12 dicembre 1980, n. 57, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 48
Adeguamento dei regolamenti comunali in materia sanitaria
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono a adeguare i rispettivi regolamenti locali di igiene e sanità ed i regolamenti del servizio veterinario, anche ai fini del coordinamento degli stessi con il regolamento dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 49

(abrogato articolo da art. 22 L.R. 3 marzo 2016, n. 2)

Norma finanziaria
abrogato.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda l'organizzazione interna delle Unità sanitarie locali (ora Aziende unità sanitarie locali) vedi la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 "NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517 ".

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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