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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 23

SOSTITUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1973, N. 44 " NORME PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982

ARTICOLO UNICO
L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44, è così integralmente sostituito:
Oltre i promotori possono essere soci i Comuni e le Province della regione, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le imprese pubbliche, le imprese e le società a prevalente partecipazione pubblica, i loro consorzi, le società e gli istituti finanziari e di credito di interesse e di diritto pubblico, purchè svolgano attività nel territorio della regione, gli istituti di credito e le società finanziarie di diritto privato che hanno sede nel territorio della regione, le banche private e gli istituti di credito che hanno sede altrove, purchè effettuino il servizio di tesoreria per conto della Regione Emilia - Romagna; infine, e per quanto consentito dai rispettivi statuti, le associazioni dell'industria, commercio, artigianato e cooperazione o le società operative e i consorzi promossi o costituiti dalle stesse.

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