Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 24

INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982

Art. 1
Le indennità ed i rimborsi di spese ai componenti della Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.
Qualora il Presidente sia persona estranea all'amministrazione regionale, allo stesso viene attribuito un compenso pari al 50 per cento dell'indennità di cui all' art. 1, secondo comma, della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 3, ed è adeguata di diritto in caso di modificazioni di tale norma.

Espandi Indice