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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1982, n. 24

INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 18 maggio 1982

Art. 2
Ai componenti della Consulta, ad eccezione del Presidente limitatamente al compenso di cui all'articolo 1, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e sue eventuali modificazioni.
Ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto, per la loro partecipazione alle sedute di lavoro della Consulta, un rimborso pari al trattamento economico di missione percepito dai collaboratori regionali inquadrati all'VIII livello retributivo che si recano in Stati esteri.
Lo stesso rimborso compete ai componenti della Consulta che in rappresentanza della stessa si recano all'estero previa autorizzazione della Giunta regionale.
La Consulta è tenuta, entro il gennaio di ogni anno, a presentare alla Commissione consiliare competente ed alla Giunta regionale il programma annuale di massima delle missioni all'estero per lo svolgimento delle attività promozionali, disposto previa intesa con il Governo come previsto dall'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.

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